APPENDICE

<<Capitoli patti, e convenzioni con li quali l’Università di Melpignano ... vende, et affitta la decima dodicesima, et ventesima dell’infrascritti frutti, et intrate percipiende delli suoi cittadini habitanti, et suggetti alle decime ... per estinsione delli suoi debiti>>:

Capitoli patti, e convenzioni con li quali l’Università di Melpignano mediante publico generale, et universale regimento et demum le persone deputate et elette a questo atto impone, vende, et affitta la decima dodicesima, et ventesima dell’infrascritti frutti, et intrate percipiende delli suoi cittadini habitanti, et suggetti alle decime dodicesime et ventesime et pagamenti infra describendi per estinsione delli suoi debiti assignandi per essa delli futuri Arrendatori seu da pagarse ad Essa incominciando detto affitto, e vendita dal primo di maggio 1630 per anni sei continui in pace videlicet quali se li pagaranno per detti suoi cittadini habitanti et suggetti a’ detti futuri Arrendatori et da quelli esigeranno nell’infrascritto modo, e capitulatione et non aliter, nec alio modo non intendendosi pregiudicare alle persone franche nec etiam alla franchezza del giorno di sabbato mercato ordinario in essa Università.

1 - In primis vole essa Università che detti cittadini habitanti, e suggetti a’ detti pagamenti in essa terra siano obligati pagare ad essi futuri arrendatori la decima parte dell’oglio cioè d’ogni dieci stara uno che li pervienerà dalli loro beni esistentino nello territorio, et feudo predetto di Melpignano et la duodecima dell’extrafeudi dissabitati cioè d’ogni dodici una et la vigesima dell’extra Pheudi habitati cioè d’ogni vinti una.

2 - Item  che tutti cittadini, et habitanti che pigliaranno frutti d’olive in compra, existentino tanto in Pheudo quanto extra, posseduti tanto da cittadini etiam da forastieri habbino da pagare la decima parte di tutto quello guadagnaranno a’ detti futuri Arrendatori pagando prima alli Patroni il debito di detta compra senza cacciare altra spesa, et caso che li cittadini et habitanti ultra vendessero lo frutto delle loro olive existentino pure in feudo tanto di forastieri o di altre persone franche siano obligati li detti cittadini pagare la detta decima ad essi Arrendatori de tutto l’oglio, che nascerà et se farà da detto frutto d’olive etiam della parte che pervenerà del guadagno al compratore, et pigliando detti cittadini, et habitanti compra d’olive da persone franche, o forastiere, o da Chiese siano obligati pagare a’ detti Arrendatori la decima del guadagno tantum et quantum tanto in Pheudo quanto extra dedutta però sempre la parte delli padroni di dette olive.

3 - Item  che per l’olive [che] si possedeno per detti cittadini, et habitanti extra feudo habitato disshabitato decimale, e non decimale s’habbi da stare alla stima del frutto che metteranno due persone deputate uno per essa Università, e l’altro per detti futuri Arrendatori, e di quelli habbino da pagare del modo di sopra.

4 - Item  che detta decima duodecima, et vigesima ut supra l’habbi d’esigere dalli Arrendatori o loro deputati al trappito quando se macino dette olive in oglio, et che detti Arrendatori seu Deputati siano obligati d'’ndare a pigliare detta decima duodecima, et vigesima quando saranno chiamati in termine di dui hore e non venendo, e non mandando sia lecito ad essi cittadini, et habitanti crescere detto oglio, e stare a giuramento di detti padroni, et nachiro, et marinai di quanto si cresce senza incorrere a’ pena alcuna purche quando si chiamano siano almeno un testimonio, et volendo cogliere olive per salarle per vitto di loro case, et fameglia sia lecito cogliere tre piccioli senza pagare la detta decima duodecima, et vigesima senza cercar licenza, e quando si trovassero più di tre piccioli et essi futuri Arrendatori andassero a far la cerca et trovandoli in fraude ogni uno che fraudasse ultra incorra alla pena di carlini trenta applicandi li 20 a detti Arrendatori, cinque all’accusatore, e cinque alla Corte Baronale purche detta Cerca s’habbi da fare a tempo, e detti tre piccioli non habbino fatto avanzamento o criscimugno all’acqua che s’haveranno poste per salare alloche s’habbia da far buono tre stuppelli di più che potria importare detto crescimugno, et per detto crescimugno non si intenda incorrere a detta pena, e lo frutto di dette olive non si possa estraere ne macinare fuora di detta terra intendendosi quello che nascera in detto Pheudo et extra inhabitato.

5 - Item  che detti cittadini, et habitanti siano obligati delli loro ogli che faranno delli extra Pheudo habitanti consignare ad essi futuri Arrendatori la vigesima che l’aspetta in essa terra di Melpignano, et per sapere la quantità detti futuri Arrendatori delli detti ogli che nasceno in detti extrafeudi habitati habbino da mandare persona loro volendo vedere il fatto loro quando saranno chiamati, o habbiano da stare al giuramento del Padrone di detto oglio ad electione di essi Arrendatori, et questo mentre se coglieno per detti padroni non havendole vendute, o stimate s’habbino da stare a detta vendita purche non sia fraude o colusione.

6 - Item  che detti cittadini habitanti di detta terra siano obligati di pagare alli detti futuri Arrendatori la decima dello grano, orgio fave lino, avena ciceri, miglio, fasuli bombace orti, cioè di meloni cucumeri cucuzze e cipulle che si faranno in feudo la duodecima di quello nasceranno extra feudo dissabitato, et la vigesima di quel nascera, et si fara extra feudo habitato quale decima, et vigesima s’habbi d’eligere da detti futuri arrendatori o loro Deputati hoc modo videlicet: che siano obligati detti futuri Arrendatori eligere, e destinare uno loco seu aera dentro li feudi dove nasceranno dette vittovaglie, et legumi dove li detti cittadini, et habitanti siano obligati di portare a loro spese la decima duodecima e vigesima in gregne, eccettuando li lochi et feudi nelli quali si farà poco vittovaglia, nelli quali s’habino da stimare in gregne per dette persone deputande, et l’arrendatori habbino da pigliar il frutto tutto quello l’aspetta senza pretendere cosa nulla della paglia delli Padroni di dette gregne, et portino a loro spesa quello l’aspetta a’ detti Arrendatori di vittovaglia, et legumi ultra dechiarando che li detti orti ultra s’habbino d’estimare per l’istesse persone deputande per detti Arrendatori, et Università a tempo che saranno venuti a frutto della stima di quelli s’habbino da pagare a detti Arrendatori in denari decima duodecima vigesima secondo li feudi dove saranno fatti e mentre non si fara detta stima non se possa vendere cosa alcuna sotto la medisima pena di carlini 30 applicandi ultra et non venendo l’homo deputato dell’Arrendatori a far detta stima a tempo sarà ricercato sia lecito alla persona tantum dell’Università deputata a far detta stima alla quale poi s’habbia da stare, declarando che l’orti faranno per uso proprio non siano tenuti a pagare cosa nissuna, cioè meloni, cocomeri cucuzze e cipolle.

7 - Item  che a tutti cittadini habitanti, e soggetti sia lecito raccogliere li detti frutti nelle loro possessioni, et gregne nelle loro ayre, e loco securi per non esserli arrobare, ne dannificate con licenza però di essi Arrendatori seu per sui deputandi, et dal là s’habbino da pigliare la decima duodecima, et vigesima et li detti cittadini habitanti, e padroni s’habbino da portarle alli luochi deputandi per detti Arrendatori e sia lecito ad essi cittadini et habitanti o altre persone povere cogliere spiche a tempo che si meteranno dette vittovaglie purche non si commettano fraudi in toccare le gregne, e scermiti, et non incorrano in pena veruna, ne siano obligati dimandar licenza a detto Arrendatore in cogliere dette spiche, ne anco per quelle siano obligate pagare decima duodecima vigesima, et non volendo detti arrendatori dar licenza a raccogliere dette robbe ultra o procastinandola di darla sia lecito ad essi padroni raccogliere nelli luochi predetti requirendoli prima in presenza di una persona o più.

8 - Item  havendo bisogno alcuno di essi cittadini, o habitanti per la sua bestiame di pascere l’orgi avene semienti in detti feudi in tali cause siano obligati cercare licenza, et accomodarse con detti Arrendatori che ad essi non sarà danno per detto pasculo, et essi Arrendatori siano obligati accomodarse con la stima di due persone deputande, et pascendo senza licenza incorra oltre il danno alla detta pena ultra apprezzo, et volendo battere qualche gragna di grano, et di orgio se possi pigliare con licenza, et saputa di essi Arrendatori et loro deputati con farseli bono la parte loro di dette gregne in tempo si pigliaranno le loro decima duodecima et vigesima.

9 - Item  che tutti li cittadini quali seminaranno terre forastiere tanto in feudo quanto extra dissabitato, o abitato siano obligati pagare la decima parte di tutto quello nascerà, e pervenera in loro portione et se il Padrone è cittadino, e abitante habbia da pagare ut supra in carlini sei, et se li detti cittadini, o habitanti dessero le loro possessioni et territorii esistentino in Pheudo tantum per seminare ad persone forastieri o franche li detti Padroni siano obligati di pagare la decima di tutto quello nascerà in quelli.

10 - Item  quando s’affittassero dette possessioni a persone franche e forastiere siano obligati li detti Padroni de pagare la decima di tutto s’affitta, et guadagno de chi la piglia in affitto, et questi per li beni in Pheudo et nello feudo extra dissabitato la duodecima e tanto per li detti cittadini affittassero li loro beni stabili ubicumque siti, e positi a persone villane, et suggette quelle habbiano da pagare a detti Arrendatori la decima in Pheudo, et la duodecima dell’extra dishabitato, et vigesima dell’extra habitati nello modo predetto et il pagamento di detti affitti habbia da fare tertiatim.

11 - Item  che tutti gli homini capi di casa che le danno a detti futuri Arrendatori solamente al numero di trecento settanta se non seminasse alcuno di essi habbino da pagare alli detti Arrendatori carlini vinti per il seminato per cadauno anno quali detti Arrendatori habbiano di esigere ogni anno tertiatim ultra et se la decima non arriverà a valore di detti carlini venti siano tenuti essi cittadini di complire sino per in tanto denari, o robba quanto mancasse sino al numero di detti carlini vinti, et arrivando la decima del seminativo a detti carlini vinti l’Arrendatore non habbia d’esigere detti carlini vinti et fando più delli carlini vinti il detto più vadi in beneficio dell’Arrendatore quali habbiano potestà d’esigersi detti 370 fochi ogn’anno del numero de tutti li cittadini di detta terra suggetti a detto pagamento e s’habbia d’esigere esso futuro Arrendatore a suo risico senza che l’Università sia obligata in cosa veruna se si ritrovassero impotenti, etiam essendo più fochi di detto numero 370 il dipiù sia di detta Università, et essendono meno s’habbi da complire, e restare detta Università a detto Arrendatore.

12 - Item  che detti cittadini, et habitanti habbiano da pagare a detti futuri Arrendatori per ogni botte di vino musto cioè per ogni vinti barili alla grossa, et ogni barile di diece quarte di essa Terra carlini tre tanto delle vigne in Pheudo quanto extra cosi habitato come dissabitato, e fandone meno di detti barili vinti s’habbiano di pagare tanto meno rata tangente di detti carlini tre quale pagamento se l’haverà da fare per tutto ottobre per cadauno anno che perceperà detto vino musto, durante del tempo di affitto, e cossi s'intenda ancora dell'acquate facende, et della quantità di detti vini musti, et acquate che se fanno detti futuri arrendatori habbiano da stare a relatione delli Padroni con darseli giuramento quanto vendessero nelle vigne detti vini musti, et acquate et reponendoli sia lecito ad essi Arrendatori di compansare le botti, e stare a loro credito con giuramento ultra della quantità reposta in dette botti, et trovandoli in fraude ogni uno che fraudarà incorra per ogni volta alla pena predetta applicandola ut supra.

13 - Item  vole essa Università che si lecito alli suoi cittadini, et habitanti pigliare dalle loro vigne una per fare passole come anco per magnare per uso della sua casa senza vendere, et anco musto per fare vino cotto dui barili senza incorrere in pena alcuna ne addomandare licenza per questo a detti Arrendatori o loro deputati.

14 - Item  vole essa Università che tutte quelle persone che affittaranno territorii, o alcuna chiesura per fare orto di miloni cucumere cucuzze, cipulle ultra che habbiano da pagare per detti ortolanie la decima duodecima, et vigesima conforme, e per quanto detti orti saranno stimati dedutte prime quello pagaranno alli Padroni delli territorii et chiesure che s’affittaranno.

15 - Item  che detti cittadini et habitanti siano obligati da pagare a detti Arrendatori ogni anno carlini otto per ogni cento ducati di capitale dati a censo imposti, et imponendi durante detto affitto e detto pagamento se farà tertiatim.

16 - Item  che ogni cittadino, et habitante sensa cercar licenza non incorrere in pena alcuna possa cogliere fave verdi per uso della sua casa e fameglia tantum, et volendo vendere s’habbiano da estimare prima da persone deputande ultra et sia obligato de pagare la decima duodecima, et vigesima nelli modi predetti e cossi anco s’intenda de tutti altri ligumi contenti nelli predetti Capitoli.

17 - Item  vole essa Università ch’ogni cittadino che vendera le sue herbe existentino in Pheudo habbia de pagare grana diece per ogni ducato per ogni anno che la venderà grana sette, e mezza prodotto della extra feudo,e grana cinque prodotto dell’extra Pheudi habitati, et il pagamento si farà tertiatim d’ogni anno dallo di chi s’incominciarà detto affitto et vendendosi dette herbe in vittovaglia che s’habbia da pagare la ragione della decima duodecima, et vigesima nello modo ut supra.

18 - Item  che li predominati pagamenti di decima duodecima et vigesima s’habbia da fare per li detti cittadini, et habitanti per detti anni sei non ostante che li detti loro beni stabili quali al presente possedeno, et in qualsivoglia modo possederanno durante detto tempo di affitto venessero in qualsisia modo et titulo in potere d’estere persone franche che sempre s’intendano passate con l’istesso peso, et pagamento da farse per detti alienanti ut supra intendendose anchora quando beni se vendessero ad estinto di candela ad istanza di altri però intendendose, et ineludendose in detto Capitolo le robbe in Pheudo tantum.

19 - Item  vole essa Università che tutti suoi cittadini habitanti che affittassero case Boteghe giardini in essa terra habbiano da pagare la decima di quanto affittaranno e pervenerà in loro potere da farse detto pagamento tertiatim incominciando dal dì di detto Arrendamento intendendose li detti giardini la decima di quanto importa il terreno celsi olive se ci fussero, e tutti l’altri frutti comuni che sono venduti si debbiano deducere fatta la stima per dette due persone deputande.

20 - Item  vole essa Università che tutti quelli cittadini, et habitanti daranno bovi, e bache giomente, cavalli, somere, et altri animali a grano, habbino de pagare la decima ad essi futuri Arrendatori di quanto ci pervenerà d’ogni animale da pagare per tutto lo mese di luglio de cadauno anno.

21 - Item  ch’ogni cittadino, et habitante ut supra sia obligato anno per anno dare particolare nota ad essi futuri Arrendatori o deputandi loro de tutti censi che teneno animali che daranno a grano affitto di boteghe, giardini, censi ultra, et non fandolo incorra ogni anno alla supraditta pena applicanda ultra come anco pecore, musti, herbe et ogni altra cosa suggetta a detto pagamento di decima duodecima et vigesima.

22 - Item  vole essa Università che tutti li cittadini, et habitanti che teneno giomente, sumere, bache, et fagliaranno del prezzo, e benefitio che li pervenerà dalli feti habbino da pagare a detti Arrendatori la decima di quanto venderanno con farse detto pagamento a tempo della vendita e non vendendosi detti feti sia lecito a detti Arrendatori stimarli finito l’anno con l’homini deputandi, e de quanto apprezzaranno pagarse detta decima, e dopo non pretenderse altro da detti feti, et li Padroni siano obligati darli nota frà termine di otto dì dopo che saranno nati, o venduti fra dui dì, e del prezzo s’habbia de stare a relatione di essi venditori con giuramento, e trovandoli in fraude siano obligati alla pena suddetta applicanda ultra dechiarando che s’intenda delli feti che nasceranno dopo detto affitto, e dalli stati prima non s’habbia da pagare nulla.

23 - Item  che ogni cittadino, et habitante che tiene pecore, e capre l’habbia da pagare ogni anno a detti Arrendatori durante detto Arrendamento per ogni cento pecore, e capre ducati quattro da farse detto pagamento per causa di pecore et capre tertiatim ogni anno senza pagare altro pagamento con dare note a detti Arrendatori del numero di quelle sotto la medesima pena applicanda.

24 - Item  vole essa Università e se dichiara e cossi vende le predette decime duodecime, et vigesime di qualsisia frutto, e beni qualsisia tra li sopradetti capitali che sempre s’intenda dedutta la decima baronale delli baroni delli feudi et habbiano da pigliare primo la decima che si deve, e dopo s’haverà da pigliare dalli detti Arrendatori.

25 - Item  vole essa Università, e cossi vende dette sue gabelle che quante volte se commettesse, o che ardirà commettere fraude per qualsisia cittadino habitante o suggetto ultra in qualsisia modo alli supradetti Capitoli, e cadauno di essi per ogni volta siano obligati di pagare carlini trenta per ogni volta che contraveneranno applicandi ut supra.

26 - Item  che detti futuri Arrendatori et persone deputande non possano esigere pagamento altro ne cosa veruna extra delli predetti Capitoli ma solamente tutto quello in essi si contiene senza nulla alteratione di essi ma quelli s’habbino d’osservare juxta loro forma continentia, e tenore.

27 - Item  essa Università cossi vende dette sue gabelle ad essi futuri Arrendatori che siano obligati subbito saranno a loro spirate ad estinto di candela, o si concederanno dette decime per magior cautela comodo, e utile di essa Università di pagare anticipatamente tutta quella quantità prezzo di denari per lo quale spiraranno ad essa Università sui o creditori assignandi purchè da detti creditori portino cautele d’assignatione e sodisfatione in nome di essa Università e suoi obligati per quella.

28 - Item  che quante volte occorrerà differenza tra li cittadini, et habitanti di essa Università, e di detti Arrendatori seu loro persone deputande circa le cose contenute in detti Capitoli seu qualsisia di essi, o altra da quelli Deputati s’habbiano d’eligere dui dottori di essa Terra o lochi convicini per meno spesa di esse ambe parti uno per essa Università e l’altro per essi Arrendatori li quali possano decidere, e diffinire tutte le differenze che nasceranno et in casu discordie s'habbia da elegere il terzo non suspetto di ambe parti alle quali loro decisioni s'habbia da stare e di quelle non appellare, ne dire di nullità come se fusse Decreto del Sacro Consiglio alli quali si da ampla et omnimodo potesta vices, et voces circa le decisioni, e sententie predette ut supra.

29 - Item  essa Università vende le sudette gabelle seu decime li franchi per franchi et li villani per villani a porte chiuse e mari quagliati come se suol dire, e durante detto Arrendamento che l’Arrendatori habbino l’esecuzione parata per la consequutione di quelli doveranno consequire.

30 - Item  che detti cittadini, e suggetti nelli detti fochi numero 370 habbiano da pagare alli detti Arrendatori la decima delli denari che perciperanno della vendita delle frondi di celsi, esistentino in Pheudo e nelli dissabitati la duodecima, et dell’habitato la vigesima e quelli faranno seta con le fogliazze propone habbino da pagare la decima duodecima et vigesima nel modo predetto di detta seta e quelli compraranno frondi per fare dette sete computato primo lo prezzo di dette frondi habbino da pagare la decima di tutto lo guadagno che faranno et detto pagamento di denari s'habbia da fare a detti Arrendatori in sino e per tutto lo mese di giugno la decima duodecima et vigesima la detta seta si pagarà, et esigerà in seta quando si tira a torno, et la massara habbia da dare notitia d'ogni uno che venerà d'essa per tirare seta nell’istesso tempo che si tira, et che li padroni non possano vendere cuculli, ne mescolarli con persone franche senza licenza, e voluntà di detti Arrendatori e per li cuculli che si lasciaranno per farse simente non habbino da pagare cosa nulla non essendo più uno stuppello.

31 - Item  che detta Università sia tenuta far notificare allo futuro Arrendatore l’electione facienda per quello delli suddetti numero 370 fochi e detto futuro Arrendatore habbi otto di tempo cominciandi dal dì di detta notificazione ad eligerli, e non eligendosi s’habbi detto Arrendatore de stare alla prima eletione farà lo primo anno e questo s’intendi in ogni principio di anno di detti anni sei, la quale lista di detti fochi esigendi per detto Arrendatore s’habbi da firmare dal Sindaco, e suoi Auditori di detta Università et sempre s’intendi che detti fochi s’habbino d’eligere ad electione, e voluntà di detto Arrendatore e pigliarsi essi fochi da tutto il numero delli fochi e cittadini di detta Terra quali fochi l’habbi da dare in nota essa Università di tutti li suoi cittadini habitanti e sugetti in essa senza riserba da farsi per detta Università.