APPENDICE

Statuti, e costituzioni immemorabili, e nuove della Madrice Chiesa ad instar collegiatae e del reverendo Capitolo di questa terra di Melpignano.

1° Essendo la suddetta Matrice Chiesa, sita e posta nella pubblica piazza di detta terra fondata da suoi cittadini dall’anno 1440, come si scorge nel frontespizio della Sagrestia per cagion che, il Popolo cresciuto a dismisura, li bisognò lasciare, servatis servandis, l’antica lor chiesa fuor delle mura da più secoli coltivata col rito greco, e fabricata a’ Portici per li penitenti all’uso della primitiva chiesa e col cimitero nell’Atrio fuori di essa, allora dedicata al Glorioso martire san Giorgio di Cappadocia, che ancor l’antica sua immagine si scorge in fresco; oggi però beneficio semplice unito col quel de’ Santo Stefano protomartire sotto il titolo di San Vincenzo posseduto dal signor abbate don Giuseppe Faccolli, canonico di Otranto. Tanta è stata la divozione del Popolo verso questo suo Protettore, che in questa attual Chiesa Madrice fu dichiarato dal Popolo Titolare e Protettore, per le infinite grazie, che sempre più ha esperimentato. Quindi è, che per ogni anno sontuosissimamente si sollennizza la di lui festa nella prossima domenica doppo le 23 aprile.

2° . La attual Chiesa Madrice essendo recettizia di tutti li suoi cittadini, e conservando il suo Capitolo con tutti li suoi requisiti ad instar Collegiatae, cioè la prima dell'Arciprete, e tutte l'altre quattro [dignità] ad nutum amovibili, che si provedono dal Monsignor Arcivescovo di Otranto, che sono Archidiacono, Cantore, Primicerio ab immemorabili, e nuovamente decorata della dignità di Decano, serbando in essa altri Sacerdoti semplici, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici, che non si ammettono al servigio della suddetta Chiesa, e suo Capitolo, e tanto meno, alla porzione capitolare li forastieri ecclesiastici, quantunque nati e commorantino in questa terra, ma solo i cittadini, che son trattati dall'Università, uti caeteri cives, e detti cittadini ammessi habbiano da risiedere in detta terra, o almeno in quache terra convicina coll'obbligo d'intervenire ogni giorno alle funzioni di detta Chiesa, nelle quali mancando per loro volontà, o partendosi fuori, e non intervenendo a’ dette funzioni, non mai percepiscono gli emolumenti, e tanto meno, è a lor permesso di proseguire la celebrazione delle messe a’ loro assignate nel libro della Sacristia annuale dal Sindaco, e Procuratore de primo giorno di gennaro, ma si dispensano le messe non celebrate a’ restanti sacerdoti per sodisfarsino. E così nel primo di gennaro quel Diacono, che non è ordinato sacerdote sino all’ultimo giorno di dicembre precedente non entra in porzione Capitolare sino al primo dell’altro gennaro seguente. Permettendoseli però, che fusse ammesso in una delle tre Classi destinate dallo Arciprete nella recitazione dell’hore canoniche, ne altro emolumento, che abbia da godere delle messe, e massa capitolare, sebene nel principio del sequente settembre si ammette all’Eddomada per li punti delle messe della domenica, lunedì, anniversarii, e funzioni funerali, che così sequita per detti punti successivamente per il resto degl’anni.

3° Quei Sacerdoti, che promossi al Presbiterato ricusano di entrare in una delle tre Classi per la recitazione delli Uffici divini nel Choro non si ammettono alla porzione capitolare, né alla celebrazione delle messe, che il reverendo Capitolo porta di obbligo per costituzione da che si accettò la detta recitazione dell’ore canoniche.

4° Ogni giorno si recitano l’hore canoniche nel Choro, e la messa conventuale, che si canta per le anime de pii disponenti, che così legarono, divisi i Sacerdoti capitolari in tre Classi, già destinati; oltre le domeniche, che si celebra pro Populo, ed ogni lunedì per le anime del Purgatorio e similmente le messe dell’anniversarii, nelli quali giorni devono intervenire tutti quanti i Sacerdoti di detto reverendo Capitolo, e si notano i mancanti da due Puntatori eletti da detto Capitolo per ogni anno per cogliersi loro il punto, ed aggregarsi all’interessenti.

5° Tutti li Sacerdoti novelli sono tenuti celebrare messe numero sessanta per quelle anime, che li saranno destinate dal Procuratore di detto reverendo Capitolo, così determinato dalla felice memoria di monsignor Arcivescovo d’Aste per la costruzione delli banchi del Choro, e per la refettione di essi, quando ciò bisognasse, permettendoseli però, che non essendo entrati ancora in porzione capitolare, perché ordinate Presbiteri infra annum, potessero celebrare le dette sessanta messe assegnategli, e si ha questo obbligo costantemente pratticato, come noviziato de Sacerdoti novelli.

6° Fra tutte le sopradette dignità, la prima vien riputata dal reverendo Arciprete, il quale ha il jus in tutte le feste solenni di prima, e seconda classe e terze domeniche di celebrar solennemente col diacono e suddiacono, così parimente nei funerali doppi, à riserva però, che doppo la prima Festa del Natale del Signore, della Pascha di Resurrezione, di Pentecoste, e di Corpus Domini sottentrano di celebrare solennemente nelli giorni festivi le altre dignità per ordine, cosi' nella messa, come nei primi vespri.

7° Dovendosi trattare di qualunque interesse di questo reverendo Capitolo si suona la campana maggiore, e si radunano tutti i Sacerdoti porzionari in Sacrestia, dove presiede il reverendo Arcipreite, e senza il di lui permesso non si radunano, e quando già son radunati con detto permesso s'invoca lo aggiuto dello Spirito Santo, e dopo dal Sindaco Procuratore si propone ciò che occorrerà di risolversi, ed indi con voti secreti nella bussola, che prima si apre da detto reverendo Arcipreite, si conosce, se sia conchiuso, o no, quel che è stato proposto, e risoluto. Serbandosi sempre l’ordine delle Dignità, e dagli Anziani le risposte ed il voto secreto nella Bussola e finalmente col render le grazie al Signore si licenziano da detto reverendo Arcipreite li radunati in santa pace.

8° È proprio jus dell'Arcipreite di formare, e fissar nella Sacrestia la lista delle tre classi per la recitazione de’ divini uffici nel coro distribuendo i Sacerdoti per ogni classe, e tra esse nella prima classe presiede il reverendo Arciprete, o altra dignità, quando egli mancasse. Nella seconda Classe poi presiede il reverendo Archidiacono, e nella terza poi il Cantore, o altra dignità o più anziano, secondo parerà ordinarsi per magior congruenza, ed edificazione del Popolo nel recitarsi le dette hore canoniche. E così pure è jus di detto reverendo Arciprete di formare, e di fissare in Sacrestia la nota de’ cherici al servigio di detta chiesa per eddomada, distribuendo in essa quei cherici, che devon servire in divinis colle cotte a’ sacerdoti celebranti, e tutti poi i cherici le domeniche, e feste solenni dell'anno devono assistere colla cotta nel choro nella messa solenne e conventuale.

9° Nel Esequie funerali semplici celebra la messa presente il cadavere il Sacredote eddomadario, e spettano all’Arciprete per la associazione del cadavere cinque candele sane. Ma poi quando li funerali saranno doppii spettano all’Arciprete ab immemorabili dieci candele, ed al medesimo spetta cantar la messa colli Assistenti, ed in sua mancanza, chi essa destinerà, essendo jus parrochiale la funzione dei funerali, e per detta messa spettano al medesimo carlini due per la limosina, un altro carlino allo Archidiacono. Un altro al Cantore, e grana cinque al Diacono ed altre grana cinque al Suddiacono, chiamandosi volgarmente messa de morti a’ cappella. Né si fa officio doppio de morti, se non saranno portate almeno otto torcie à libra l’una.

10° È proprio jus immemorabile dell'Archidiacono seconda dignità ad nutum amovibile doppo il reverendo Arciprete (di cui nello stallo del choro siede a destra) destinare i diaconi, e suddiaconi nelle solennità delle messe, e vespri, e per tale effetto suole fissare nel choro la nota de’ destinati in tal ministero nel mese, quando non vi fussero diaconi, e suddiaconi, ha il jus di destinare a suo arbitrio quei Sacerdoti, che giudicherà più opportuni, e parimente assistento nel Choro aspetta al medesimo di destinare coloro, che devono legere, o cantar le lettioni dell’hore canoniche, così pure mancando l'Arciprete spetta a detto Arcidiacono sollennizar le messe, e vespri nei giorni di prima, e seconda classe. Nei funerali semplici esigge due candele, ma nei doppi poi esigge candele sei, ed il doppio nella distribuzione delle funzioni de funerali oltre il carlino della messa, presente cadavere, come si disse, che si canta colli Assistenti; e così pure un carlino nell’anniversarii doppi fra l’anno, ma non così nelli anniversarii semplici, che porta di peso il reverendo Capitolo mentre in detti anniversarii semplici si distribuisce ugualmente fra’ tutti li partecipanti senza doppio veruno. Nelle messe poi ordinate da monsignor illustrissimo Arcivescovo è tenuto solamente il Capitolo dar carlini due al reverendo Arciprete, che celebra la messa, né pagamento alcuno al diacono, e suddiacono e sacredoti, che intervengono al Choro.

11° Il Cantore seconda dignità doppo l'Arcivescovo e terza doppo l'Arciprete, essendo ad nutum amovibile, è tenuto assistere nel choro all'Antifonario, graduale e salterio, può chiamare i Sacerdoti a’ suo arbitrio ad accompagnarlo nel choro in tutte le solennità della chiesa; le antifone però nelli vespri s'intonano dalle dignità secondo l'anzianità. Siede detto Cantore nello stallo al Choro doppo il reverendo Arciprete nella sinistra di esso; è il suo proprio nel sabbato Santo di cantare nel pulpito: Exultet iam Angelica Turba Caelorum. Nelle messe votive, che si offeriscono da Fedeli spetta un carlino, così pure nei funerali, quando si celebra la messa conventuale, in die obitus per antica consuetudine spettandoli ancora ritrovandosi infermo, o per giusta causa giudicata necessaria, ma non per assenza volontarie, ed in tali messe votive deve essere invitato detto Cantore per antica consuetudine, ed il reverendo Arciprete a tenore del decreto di Monsignor Piccolomini arcivescovo di Otranto nella sua Sinodo. Nelle processioni, poi deve andare a sinistra dello Archidiacono. Il medesimo Cantore nei funerali semplici, come si è detto, è così nei funerali doppi esigge un carlino solo quando si celebra la messa del defonto, ma con diversità nelle candele, perché nei funerali semplici li spettano due sani, e nei doppi candele sei e finalmente per essere uno delle dignità esigge un doppio, cioché si distribuisce per le funzioni generali, o per l’accordio, o per carità, che offerisce il condolente, come ancora si prattica coll’Archidiacono, ed altre dignità in detti funerali. Le messe votive s’intendono non solamente nella Madrice Chiesa, ma altresì in tutte le chiese, che sono nell’habitato, e feudo di detta Terra, ed al pio vovente (sic) è permesso invitare quei Sacerdoti, che a suo arbitrio desidera.

12° Il Primicerio, che è la terza dignità ad nutum amovibile doppo il reverendo Arciprete siede nello stallo al Choro a man dritta dell’Archidiacono, ed a sinistra del Sacerdote più anziano, et ha lo jus di ordinare le processioni, così de’ Sacerdoti per ordine, secondo la loro anzianità, come pure de’ cherici, e perciò non entra giammai a’ fila nelle processioni solenni, ma camina fuor di esse col bastone in mano in forma dell'antico solito, riparando là dove riconosce, il disordine, o l'indivozione; nelle Processioni però semplici, ed ordinarie entra nella seconda fila a destra del Decano. Esigge nei funerali semplici due candele, una come sacerdote, e l’altra come dignità, e nelli doppi candele sei nello associamento de’ cadaveri, ed un doppio nella contribuzione delle funzioni, come l’hanno le altre dignità.

13° Il Decano quarta dignità ad nutum amovibile doppo l'Arciprete siede al choro nello stallo quinto, ed alla sinistra del Cantore, e a man destra del secondo anziano Sacerdote. Ma nelle processioni ordinarie va a sinistra del Primicerio, e nelle solenni va a man destra del primo Anziano. Esigge il doppio nei funerali tutti, cioè due candeli nei semplici, una come sacerdote e l’altra per doppio come dignità. Ma nei funerali doppi esigge candele sei come le altre sopradette dignità, e parimente la contribuzione dell’offerta, o pure accordio, il doppio esigge come le altre dignità, secondo ultimamente ha disposto monsignor illustrissimo Arcivescovo.

14° Il Vicario foraneo non ha stallo determinato nel Choro, ma quel che li spetta al grado da ché fu ricevuto nella Chiesa nella quale non ha jus veruno, ma bensì fuori di essa contro l'Ecclesiastici delinquenti, o pure secolari trasgressori specialmente per l'inosservanza delle feste, che deve riferire al reverendo Arciprete per dinuntiarsino in Curia Arcivescovile a’ tenore delle costituzioni sinodali di Monsignor Piccolomini confirmate da mons. illustrissimo arcivescovo Orsi. Nelli funerali esigge il doppio delli altri Sacerdoti semplici, cioè due candele, una come sacerdote, e l’altra come Vicario foraneo, cioè nei semplici, ma nei funerali doppi candele quattro come le altre dignità, ed il doppio ancora della contribuzione dell’offerta, ed accordio di tutti i funerali.

15° Il maestro di cerimonie, che si elegge dall'Arciprete a’ tenore della prima Sinodo di mons. illustrissimo arcivescovo Orsi non ha proprio stallo nel choro, ma quel che li spetta nel grado, in cui fu ricevuto nella Chiesa, né per questo Ufficio esigge o doppio, e emolumento veruno, non è però tenuto riseder nel Choro, quando si solennizza la messa, ma bensì deve assistere al celebrante, secondo richiederà il bisogno, si dal principio, come al fine della messa solenne, ed ordinare agli Acoliti, e clerici opportunamente portarsi colle cotte, e lumi al sacrificio della messa, ed a Vespri.

16° Nei funerali doppi il diacono, e suddiacono destinati dallo Archidiacono esigono, come si disse grana cinque per catauno nella messa, come si celebra al defonto presente cadavere e di più candele quattro per catauno, e sin come quando non si fa la Crata, nei funerali semplici si distribuiscono candele due per sacerdote tutte sane, merceché intorno al cataletto nei funerali semplici è solito appicciarsi tante para di candele quanti sono i sacerdoti, chiamano volgarmente la Crata, e fra queste candele quattro allo Altare Maggiore, esperdita la funzione si distribuiscono due candele rimaste accese per cataun Sacerdote, ed una candela sana per Sacerdote, ed un’altra candela sana per ogni cherico interessente. Ma poi nelli funerali doppi non si appicciano candele circa il cadavere, ma si danno bensì le candele sane due per sacerdote, ed una per ogni cherico interessente, oltre quelle, che si distribuiscono alle dignità, come si è detto di sopra. Le torcie poi, che si accendono torno al cadavere, così nelli funerali semplici, come nei doppi se le prende il Sindico dell’Università, il quale è tenuto ab immemorabili di proveder di cera la Chiesa nelle messe solenni, e conventuali rosarii, litanie ed altre divozioni, e parimente nei giorni di domeniche e feste di seconde classi le candele nelle recitazione dell’hore canoniche, e come si disse non mai si fanno funerali doppi meno di otto torcie a libre una.

17° Nell’anniversari solenni, che porta di obbligo il Capitolo non si distribuiscono cere, ma si serba l’ordine precedente in distribuirsi carlini due all’Arciprete, che celebra, carlini uno all’Archidiacono, un altro al Cantore, e grana cinque per catauno al Diacono, e Suddiacono assistenti, ed il resto delegato di detti anniversari solenni dedotti li doppi, cioè tra al reverendo Arciprete, come in tutte le altre funzioni dei funerali e un doppio per ogni dignità si dispensa la rata a sacerdoti equalmente interessenti, tanto alle dignità la parte semplice, quanto all’altri sacerdoti. Ma nelli anniversari semplici poi, che è tenuto il Capitolo fra l’anno non si deducono né meno il carlino al Cantore, ma partecipano tutti i sacerdoti interessenti dall’annualità dell’anniversario legato ma solo se ne deduce un carlino, che si dà dal Procuratore al Sacerdote che celebra la messa.

18° Il Sacrestano uno, o due si elegge dall'Università nel principio di ogni settembre in pubblico parlamento, che dovrà essere approvato dal reverendo Arciprete, e detta Università è tenuta somministrarli per provisione ogn'anno docati nove, e quando non sarà approvato, nuovamente è tenuta eligere, e non elegendo, deve proveder lo Arciprete, e detta Università corrispondere l’annui docati nove. Qual Sacrestano deve proveder la semola per farsi l'ostie delle messe, che suole uscire cercandola per le case, non essendo tenuto del proprio, e quando non ritrovasse, per immemorabil consuetudine, è tenuta l'Università proveder di semola detto Sacrestano, il quale esigge nei funerali il doppio, cosi' di candele, come delle funzioni dell'offerta, o accordio de’ funerali, ed una candela di più per ragion della Sacrestia, ed al medesimo spetta l'emolumento di suonar le campane a’ mortorio, come meglio si può accordare coll'eredi del defonto deve però haver il pensiero di accender due lampadi, una del Sacramento, e l'altra di San Giorgio titolare dell'oglio, che li somministra l'Università, e così degl'Altari de’ particolari Padroni, che gli lo somministrano, e per il resto è tenuto polizzare gli altari per ogni sabbato la sera, e scopare lo pavimento della chiesa, e parimente dar il segno della campana secondo l'horario per l'Ufficii divini, ed altri segni per ogni giorno secondo la divozione della chiesa. È’ solita l'Università eleggere il Sacrestano medesimo per lo governo dell'orologio, a cui suol corrispondere carlini trenta per ogni anno, che ritrovandolo inhabile, o trascurato, elegge a suo arbitrio.

19° Nel convocarsino le Classi de Sacerdoti che devono intervenire nel Coro per l’hore canoniche, e messe conventuali nell’eddomate, che a loro spettarà, si suona il primo segno poco doppo sarà sonata la matina la campana per l’Angelus Domini, e l’ultimo segno poi si suona secondo l’hora de’ tempi, che viene prescritta nella tabella dell’orario nella Sacrestia, e passato il quarto dell’hora, quei, che sono radunati cominciano a recitare l’hore canoniche ad alta voce, e chi non si ritrova presente doppo il primo salmo si punta dal Puntator delle Classi per tutto il matutino, e Laudes, come mancante, sebene seguitando la prima, ed il resto dell’hore, gode i punti buoni così pure nella messa conventuale, che sussiegue; non altrimente si prattica nelle vespri; mancando il Sacerdote doppo il primo salmo, mentre che l’Ufficio divino in questa Chiesa fu dal principio stabilito, che l’emolumenti dovessero dividersi in tre parti, cioè matutino, e Laudes per l’emolumento del giorno la metà. La prima poi, ed il resto dell’hore per un quarto di emolumento ed il vespro, e compieta per l’altro quarto. Con tutto ciò intervenendo il Sacerdote nella messa conventuale gode l’emolumenti di essa, quantunque non fusse intervenuto nelle precedute hore canoniche, quale si celebra da sacerdoti della classe per ordini; per tali mancanze però, il Puntatore delle classi eletto per ogni anno, servatis servandis deve haver pensiero di notare in un libretto consignatoli nel primo di settembre per ogn’anno dal Sindaco Procuratore del Capitolo, così pure per chi si celebrano le messe, ed ivi le mancanze, che nel fine di agosto si ritorna a detto Procuratore per darlo a’ Razionali, affinché distribuissero a’ Sacerdoti la loro giusta, e dovuta porzione dall’annualità, che percepisce il Capitolo da legati per l’Ufficio divino e messe conventuali.

20° Ab immemorabili sono tenuti i Sacerdoti di questo reverendo Capitolo quando sarà morto qualche sacerdote medesimo celebrar per l’anima di esso quattro messe basse gratis. Cioè una in die obitus, l’altra nel settimo, l’altra nel trigesimo, e l’altra nell’anniversario della di lui morte, e son tenuti i Sacerdoti singoli notarle nel libro che sta esposto per le messe nella Sacrestia e riconoscersi nel fine dell’anno dal reverendo Arciprete. Ma quando qualche Sacerdote mancasse di si pia antica, e lodevole consuetudine, quantunque avesse per più anni prima adempito a tal obligo, e non proseguisse in posterum a celebrarle, decade affatto, che nella di lui morte li Sacerdoti viventi gli le celebrassero. Vi è pur l’obbligo, che nel terzo giorno di novembre, doppo la commemorazione di tutti i morti tutti i sacerdoti del reverendo Capitolo dovessero recitar nel Choro l’Ufficio doppio de’ morti, e la messa conventuale per le anime di tutti i sacerdoti morti di detto reverendo Capitolo, e nello lunedì doppo la quinquagesima celebrar la messa conventuale per l’anime de padri, e madri de’ sacerdoti.

21° E’ parimenti in obligo il Capitolo ab immemorabili, che ogni sacerdote terminata la sua eddomata di celebrar l’ultima messa prope meridiem, terminata sarà la conventuale, la domenica, che siegue, e l’altre feste, che occorrono doppo detta domenica, nella settimana seguente per lo commodo del Popolo; ed in tal mancanza deve proveder lo Arciprete d’altro Sacerdote per la messa ultima a spese del sacerdote mancante.

22° Quando a’ qualche Sacerdote accadesse qualche infermità per causa naturale perpetua, o per divina disposizione, ma non per cusa di delitto da lui commesso, è stato da tempi antichi determinato, ed ultimamente confirmato a pieno Capitolo, che detto reverendo Capitolo li dovesse somministrare tutti l'elementi, come si ritrovasse sano ed abile a’ celebrare, e fra tanto gli Sacerdoti tutti dovessero celebrar le messe, che li spettarebbero celebrare per la sua perpetua ed inverabile infermità, così giudicato da medici. Colla condizione però, che ritrovandosi detto Sacerdote perpetuamente infermo con legati extra portionem Ecclesiae, vita sua durante, debba cederli a detto Capitolo per usufruttuarli per se stesso fino alla di lui morte, con obligo di celebrar detto Capitolo le messe spettanteli extra portionem (vita sua durante).

23° Verso il fine di ogni agosto si raduna dentro all'oratorio attaccato alla sacrestia tutto il Capitolo servatis servandis ad istanza del Sindaco procuratore attuale di detto Capitolo che deve destinare il giorno per elegersi il nuovo Sindico e Procuratore coll'invocazione dello Spirito Santo e litanie della beatissima Vergine, che terminate fà istanza detto attual Sindico, che si nominasse in futuro l'altro per l'anno seguente da settembre per l'agosto seguente. Alla qual istanza prima di ogn'altro nomina il reverendo Arciprete il sindaco successore, e si nota in un foglio per poi registrarsi l’atto nel libro delle Conclusioni capitolari che solo si sottoscrive in esso da detto reverendo Arciprete, e dal Segretario eletto, ed indi le dignità per ordine e ogni altro sacerdote, che volesse nominare. Qual nomina determinata si procede a’ voti secreti per bussolarli li già nominati per ordine ed in tal scrutinio che haverà lo maggior numero de’ voti affirmativi, rimane per Sindaco e procuratore dell'anno seguente, e poscia si canta il Te Deum in rendimento di grazie allo Altissimo, e si licenzia il Capitolo dal reverendo Arciprete in Santa pace. E doppo a qualche tempo il novello Sindaco, e Procuratore dinunzia al Sindaco passato, che li dovesse dare la nota de’ Razionali sospetti dovendo far l’elezione per dar detto Procuratore passato i conti della sua amministrazione, e poi radunato il Capitolo si procede alla nomina de’ Razionali non sospetti, e primo di ogn’altro il reverendo Arciprete ne propone due, ed il resto dalle dignità e Sacerdoti uno a catauno, se così lor piacerà ed indi si passa alla bussola con voti secreti e rimangon per Razionali due di quelli, che averà maggior numero di voti.

24° È tenuto lo attual Sindaco Procuratore nel sabbato in Albis di ogni anno portarsi in Otranto per pagare dal peculio Capitolare ducati dieci e carlini otto per li dodici tumola di sale, che da monsignor illustrissimo Arcivescovo di Otranto per ogni anno giusta le convenzioni, che il medesimo tiene col Regio Fisco e pagar parimente grana quattordici per ogni Sacerdote per causa di raggioni spettantino alla Mensa Arcivescovile, come li devono di lor proprio denaro pagare i diaconi e suddiaconi grana sette per catauno. E mentre che tutti l'Ecclesiastici son tenuti nella domenica in Albis portarsi personalmente in Otranto a’ dar l'ubbidienza a’ monsignor illustrissimo Arcivescovo, e visitare i Sacri Limini della chiesa Cathedrale, sono detti ecclesiastici obligati, quando personalmente per giusti impedimenti non potessero portarsi, consignare al Sindico, e Procuratore carlini due per catauno per rimborzarli nella Curia arcivescovile per la muleta, cosi' chiamata, come ab immemorabili sempre si è pratticato colli Ecclesiastici di Melpignano, che non ponno andare a dar l'ubbidienza. Qual summa di carlini due benignamente fu confirmata da monsignor illustrissimo don Michele Orsi Arcivescovo di Otranto, ed ad altri Capitoli circonvicini terminata, che fu la sua prima Sinodo, né è venuto detto Procuratore doppo denunciato il giorno dell’ubbidienza agli ecclesiastici di pagar per essi la muleta, o sia pena, in caso, che non venissero a dar l’ubbidienza, ma devono presentarsi, o pure in mano di detto Procuratore consignare li carlini due per portarli nella Curia Arcivescovile.

25° Dovendo corrispondere ogni Sacedote l'annua contribuzione a’ monsignor Arcivescovo di Otranto alli 29 giugno per ogn'anno, cioè carlini venti lo Arciprete, e carlini quindici per catauno tutte le altre quattro dignità, ed il resto de’ Presbiteri per ciascheduno carlini diece, e tutti li diaconi, e suddiaconi per ogn'anno carlini sette e mezo, ed ogn'uno de’ Cherici carlini cinque per ogni anno. Non è tenuto però il Procuratore del Capitolo di pagare per li sudetti dignità e constituti in sacris, e tanto meno per li cherici dal peculio Capitolare, ma son tenuti tutti singuli ut singuli l'Ecclesiastici rimborzare la lor contribuzione al Procuratore per consignarle al depositario, o altra Persona destinata da monsignor Arcivescovo.

26° È tenuto l'attual Procuratore dal primo gennaro d'ogni anno presentare in Sacrestia il libro delle messe distribuite pro rata a ciascun Sacerdote equalmente, purchè fusse porzionario, e residente in Melpignano; a riserva però, che assegna messe trenta di più ab immemorabili al reverendo Arciprete ed altre messe trenta di più si ritiene detto Sindaco Procuratore, e parimente è tenuto passata la Pascha di Resurezzione detto Sindaco, e Procuratore (non essendo obligato esiggere il peculio capitolare se non quanto basta per li bisogni, emergenze e pesi di oblighi del Capitolo) contribuire dietro la porzione di ciascuno nel libro li debitori, ed affittuari di detto Capitolo, e ciascuno di essi Sacerdoti è obligato di esiggere tutto quel che li viene assegnato da detto Procuratore, tanto che il medesimo non avrà tal peso di esiggere, non se li da provisione veruna, ma solo quando farà viaggi in Otranto, o per portar denari alla Mensa Arcivescovile, altre cause, e litiggi nella Curia ab immemorabili se li danno grana trentasei, quando sortisse per un solo giorno; ma in altri viaggi poiché più brevi, o più lontani si lascia alla prudente discrezione de’ Razionali nel dar i suoi conti.

27° L'Università di Melpignano chiama la Matrice Chiesa di detta terra ab immemorabili de jure sui patronatus, e sempre constituisce il peculio universale per le spese, che occorrono fra l'anno, come per cere, oglio per due lampadi, una avanti il Sacramento, e l'altra all'altare di San Giorgio, funi per le campane, risarcimenti di fabbrica, di pianete, piviali, tonicelle, calici, ed altro bisognevole per li altari, e Sacrestano e Sacrestia, e così pure proveder nella solennità cere doppie, ed incenzo per tutte le funzioni dell'anno, e quando mancassero torcie, che ab immemorabili sempre ha ricevuto il Sindico da i funerali, è obligato comprarle dal peculio universale, somministrando altresì le cere, che bisognano per le divozioni, e funzioni fra’ l'anno. E similmente è tenuto il Sindico dar la cavalcatura al Sacerdote, che destina il reverendo Arciprete di portarsi il venerdì Santo per portar l'ogli nuovi Santi da Otranto, ed ancor lo di lui viaggio, ed un carlino di più, che si riconosce in luoco dell'ova al Sacrestano della Catedrale per lo di lui incomodo, e dar la mercede al Predicatore quaresimale destinato da monsignor Arcivescovo per ogn'anno, ed anco è tenuto proveder di cavalcatura il Sacrestano, che porta la croce in Otranto per darsi l'ubbidienza dall'Ecclesiastici nella domenica in Albis.

28° La medesima Università paga ogn'anno al Capitolo di detta terra ab immemorabili docati venti coll'obligo, che dovesse celebrare per ogni domenica la messa cantata, ed applicarla per il popolo, quali docati venti per tradizione prima si pagavano all’Arciprete antipassati per l’applicazione della messa cantata pro Populo, ma perché non intervenivano i Sacerdoti furono fra loro di concordia, che si cantasse detta messa per ogni domenica da’ Sacerdoti porzionari per eddomata, e si distribuisse tal somma fra li medesimi, secondo le loro assistenze in dette messe cantate nella forma, che daranno fra l’anno li due Puntatori del Capitolo eletti; e similmente la medesima Università corrisponde per ogn’anno a’ detto reverendo Capitolo carlini dodici per celebrar una messa bassa per ogni mese pro Populo nell’Altare di San Rocco sito nella Chiesa Madrice.

29° Paga altresì la detta Università ab immemorabili a’ detto reverendo Capitolo ducati venti quattro per ogn'anno, e sono per li funerali gratis in die obitus de’ citadini defonti, a’ quali son tenuti tutti i Sacerdoti intervenire per le funzioni, che si fanno al cadavere presente per un accordio fatto dal principio del secolo passato, servatis servandis, tra detta Università, e Capitolo per pietoso fine di non gravarsino gli cittadini condolenti nelle loro angustie per quelche a’ loro spectarebbe di contribuire all'associazione, e funzioni del cadavere. Ma per li forastieri poi habitanti non corre tal convenzione, ma li medesimi, o danno la solita offerta a’ Sacerdoti interessanti, o pure si accordano caritativamente coll'eredi del defonto, e le somme provenienti per detti funerali, cosi' de’ cittadini, come de’ forastieri habitanti si distribuiscono tra’ Sacerdoti intervenuti in tre parti, cioè la prima per l'associazione, la seconda per la messa, se occorresse la matina, o l'ufficio di un notturno, e laudes de morti, se accadesse la sera, e la terza l'assoluzione circa il cadavere nel cantarsi il Libera me Domine, secondo il Rituale Romano, e mancando il Sacerdote in una di queste tre parti, non percepisce lo emolumento secondo sarà notato da Puntatori. Per l'infanti, o figlioli morti ante septennium non s'intendono questi inclusi nella convenzione delli docati venti quattro, ma li loro genitori corrispondono al reverendo Arciprete un carlino, e due candele, e grana due e meza al Sacrestano, che suona a’ gloria, ed associa l'Arciprete colla croce in mani per tradursi l'infante morto in chiesa, ma questo solamente per l'infanti cittadini, che se tali infanti fussero di forastieri, che habitano in detta terra son tenuti i lor genitori pagar un altro carlino al reverendo Capitolo, che si distribuisce a’ quei, che intervengono nella funzione in chiesa, percependone ancora il doppio le dignità, se vi assistessero.

30° È tenuto questo reverendo Capitolo ogni primo di gennaro eleggere capitolarmente due de’ suoi Sacerdoti più pi, ed anziani per assisere a’ moribondo coll'approvazione del reverendo Arciprete, che dovranno ad ogn'hora, che saran chiamati, o l'uno, o l'altro scambievolmente portarsi in casa dell'agonizzante per assisterli alla morte, come per tal opera di pietà l'attual Arciprete don Nicolò Antonio Audilia sborzò a’ questo reverendo Capitolo ducati quaranta per farsene capitale, affinchè dalle annualità, oltre il merito appresso l'Altissimo, si esiggesse dalli Sacerdoti per l'anno in premio delle lor fatiche, come appare l'accettazione di tal obligo appresso gl'atti di notaro Domenico Zullino di detta terra nell'anno millesettecento, e venti sei.

31° Ha pure per obligo detto reverendo Capitolo, che ogni qual volta si portasse all'infermi il Santissimo Viatico di accompagnarlo otto Sacerdoti di quella classe, che si ritrova in eddomada colla facoltà di posser sorrogar altri fuor dell'eddomada, ritrovandosi loro occupati nelli divini Uffici, e li stessi associar con habito chorale a tenore del decreto emanato nella prima Sinodo da monsignor illustrissimo Arcivescovo Orsi col possibile decoro e lumi accesi che li somministra la venerabile Confraternità del Sacramento per mezo del suo Priore e coll’incenzo che lo somministra l’Università; qual obligo per accrescersi via più la divozione al Santissimo Sacramento, il sopradetto Arciprete Audilia consignò altri ducati quaranta a detto Capitolo per farsi capitale d’Annuo cenzo, affinché l’annualità si distribuisse per ogn’anno a sacerdoti delle classi, qual accettazione fatta da detto reverendo Capitolo appare presso gl’atti di detto notaro Zullino a’ venti giugno millesettecento, e trenta tre.

32° Lo Arciprete, e suoi successori in perpetuum possiede un’habitacolo di case con camera sopra, e sotto, ed ancora una poteca sito nella publica Piazza di Melpignano legato dal quondam Giovanni Luigi Mastore a’ suddetti Arcipreti extra portionem Ecclesiae col peso di celebrar per l’anima di detto pio disponente dall’affitto di esse per ogn’anno messe quindici basse all’Altare di San Giorgio sito in detta Chiesa con obligo di sempre risarcirle, secondo accaderà il bisogno, come appare appresso gli atti di notaro Nicolò Maria Durante in detta terra in anno millesettecento, e sette.

33° In detta Madrice Chiesa vi è la Confraternita canonicamente eretta da monsignor Maiorano vescovo di Molfetta citadino di questa terra del Santissimo Rosario di Maria Vergine, e confermata nel passato secolo dal Generale de’ Predicatori loché, come si vede appresso gli atti di notaro Valentino di detta terra e decorato l'altare coll'indulgenze in perpetuum in ogni venerdì Privilegiato per li defonti da Gregorio Papa XIV. E per ogni domenica, mercoledì, e venerdì si recita la sera il Rosario nel concorso del popolo dal reverendo Arciprete, o suo sustituto, o pure altro Sacerdote, che destinerà. Si elegge il Priore di detta Confraternita ogni prima domenica di ottobre che per non esservi niuna entrata, fuorché la limosina dell’ogli, e delle vettovaglie, soggiace il Priore eletto tener accesa col proprio oglio, quando non lo avesse raccolto, la lampade, giorno e notte all’Altare, e sei candele accese in detto Altare per ogni prima domenica del mese da principio della messa conventuale la qual terminata, tutto il Capitolo esce in Processione coll’Ave Matri Stella seguitando il popolo per acquistarsi l’indulgenza, e così pure è solido da detto Priore solennizzarsi la festa nella prima domenica di ottobre col Panegirico, doppo il quale si va in processione per tutta la terra, e nel fine il suddetto Priore da sé solo elegge il successore per l’anno seguente, che viene approvato dal reverendo Arciprete e Confratelli.

34° Vi è altresì in detta Chiesa la confraternita ab immemorabili canonicamente eretta del Santissimo Sacramento, e si elegge il Priore successore dal Priore attuale nell’ultima sera dell’ottavario del Corpus Domini in presenza dell’Arciprete che lo conferma, ma come che la medesima Confraternita non ha veruna entrata, fuorché la picciola elimosina dell’oglio, e vettovaglie, perciò è solido eleggersi qualche Gentil Uomo benestante, che porta il peso considerabile, così nel solennizzarsi pomposamente l’ottavario, come pure per somministrare abbondantemente le torcie per la processione di ogni terza domenica di ogni mese e parimente quando si porta il Santissimo viatico agl’infermi.

35° Essendovi in questa terra di Melpignano un'Oratorio de’ Confratellli sotto il titolo di Maria Vergine Santissima Assunta in cielo, è tenuto detto Oratorio nominare un Sacerdote del reverendo Capitolo a voti secreti, che dovrà essere approvato dal reverendo Arciprete, e porta l’obligo detto Sacerdote eletto dal primo di maggio fino al mese d’aprile dell’anno seguente ogni domenica doppo vespro uscire con la croce in processione per tutta la terra a raccogliere i figlioli, e figliole dentro l’istesso Oratorio, dove insegna loro gli erudimenti della Santa fede, e dottrina christiana, e percepisce il Sacerdote eletto per le sue fatiche carlini venti nove, e grana sette l’anno da detto Oratorio per capitale fondato di ducati trenta tre, che deve esiggere da detto censo assignatili da detto Oratorio.

Finalmente è costituzione immemorabile di questo reverendo Capitolo, che se in qualche anno nel mese d’agosto si eleggesse per Sindaco Procuratore di detto Capitolo per l’anno seguente, se mai ripugnasse l’eletto Sacerdote porzionario per quell’anno non se li da portione, e passato l’anno, se richiede la portione, se li concede, ma obligato a soggettarsi, se mai fare fosse nuovamente eletto, e così sempre si è pratticato con quelli, che ripugnano di esercitar per l’anno l’Ufficio di Procuratore Sindaco.

Et in fede del vero per obbedire a’ Decreti generali, e sinodali lasciati da monsignor illustrissimo Arcivescovo padrone ci siamo sottoscritti:

Melpignano lì 7 gennaro 1736.

Don Nicolò Antonio Oronzo Audilia Arciprete attesto come di sopra.

Io don Nicolò Maria Veris Archidiacono, Sindaco e Procuratore di questo reverendo Capitolo attesto come di sopra.