Note
Gli esecutori testamentari del detto de Mattei <<rinunciano alla carica ... per l'esecuzione del testamento ... riguardo all'erezione del pio Monte e vogliono che i beni compresi e rimasti nella di lui eredità ... si cedano ... pro medietate in beneficio di don Oronzo e Donat'Antonio ... nipoti ed eredi legittimi di detto testatore - dato che – trapassato a miglior vita il detto testatore e fatta la solenne apertura del testamento sotto il 20 dicembre 1774 si adempì in primo luogo per parte di detti esecutori alla sodisfazione de’ legati e dell'altre opere pie in detto testamento ordinate. Indi con ogni efficacia e zelo si adoprarono nella città di Napoli, e presso la Regal Camera di Santa Chiara, affine di ottenere il permesso per la fondazione del detto pio Monte di orfane, ed a tal effetto si avvalsero di veri avvocati residenti in quella Metropoli, a i quali diedero le più calde premure, acciò si fussero con impegno adoprati per lo bramato adempimento della cennata disposizione testamentaria. Ma infruttuosamente furono impiegate le loro fatiche, giacché secondo la presente polizia del Regno, si stimò dagli Avvocati di carico troppo ardua l'impresa, e pressocché impossibile l'esecuzione predetta. Si combinava parimente un'altra circostanza interessante, cioè che quando anche si avesse potuto eriggere con le debite sollennità il prefato pio Monte, si avrebbero per una tal'erezione richieste ingenti somme di denaro, che realmente non era in stato di erogare l'eredità suddetta, la quale per essere tenuissima, si sarebbe intieramente absorta, anzi non sarebbe bastata per le dette spese. Per tali principi adunque si son risoluti li detti esecutori testamentari di abbandonare una con detto carico l'impresa suddetta, maggiormente per le premurose istanze da tempo in tempo fattegli dai prefati ... nipoti ed eredi legittimi ... trovandosi giacché questi in un'estrema miseria, e quindi anche per un tal riflesso sono stati ... assicurati da più persone savie ed illuminate di non esservi alcun scrupolo di rinunciare in beneficio di detti eredi legittimi i pochi avanzi di detta eredità che si trova nella maggior parte assorbita non meno dai legati testamentari, che dagl'esiti fatti per fatiche de’ signori Avvocati, che per lo spazio di circa nove anni maneggiarono in Napoli il divisato negozio, oltredicché per i contrasti avuti per parte di detti eredi legittimi>>, A S L, Archivi notarili, notaio Pasquale De Mitri, 58/6, atto del 4 maggio 1783, cc. 56r-60v.